Art. 1 · Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

Art. 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

In vigore dal 4 mag 2023
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata 1.   È istituita una misura di assistenza a favore della Repubblica di Moldova («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (European Peace Facility – EPF) («misura di assistenza»). 2.   L’obiettivo della misura di assistenza è contribuire a potenziare le capacità delle forze armate della Repubblica di Moldova al fine di rafforzare la sicurezza, la stabilità e la resilienza nazionali nel settore della difesa, in linea con la politica generale dell’Unione sulla Repubblica di Moldova. Sulla base del precedente sostegno fornito dall’EPF, la misura di assistenza consentirà alle forze armate della Repubblica di Moldova di migliorare l’efficacia operativa, accelerare il rispetto delle norme dell’Unione e l’interoperabilità e, pertanto, proteggere meglio i civili in caso di crisi ed emergenze. Rafforzerà inoltre le capacità della Repubblica di Moldova per quanto riguarda la sua partecipazione alle missioni e operazioni militari dell’UE in ambito PSDC. 3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza, i servizi e le forniture seguenti, compresa la formazione tecnica delle unità delle forze armate della Repubblica di Moldova sostenute nell’ambito della misura di assistenza: a) attrezzature di sorveglianza aerea; b) attrezzature per la mobilità e il trasporto; c) attrezzature per la logistica; d) attrezzature per il comando e il controllo; e) attrezzature per la difesa cibernetica. 4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del primo contratto tra l’amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore e le entità di cui all’, paragrafo 2, della presente decisione, in conformità dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509.
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