Art. 1
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
In vigore dal 4 mag 2023
Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata
1. È istituita una misura di assistenza a favore della Georgia («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. L’obiettivo della misura di assistenza è quello di contribuire a potenziare le capacità delle forze di difesa georgiane di rafforzare la sicurezza, la stabilità e la resilienza nazionali nel settore della difesa, in linea con la politica generale dell’Unione nei confronti della Georgia. Sulla base del precedente sostegno nel quadro dell’EPF, la misura di assistenza mira a consentire alle forze di difesa georgiane di migliorare l’efficacia operativa, accelerare il rispetto dell’interoperabilità e delle norme dell’Unione e, in tal modo, proteggere meglio i civili nelle crisi e nelle emergenze. Rafforzerà inoltre le capacità della Georgia per quanto riguarda la sua partecipazione alle missioni e operazioni militari dell’Unione in ambito PSDC.
3. Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di attrezzature non concepite per l’uso letale della forza, forniture e servizi, compresa la formazione tecnica, se richiesta, alle unità delle forze di difesa georgiane sostenute nell’ambito della misura di assistenza:
a)
attrezzature del genio;
b)
attrezzature per la mobilità del ramo di artiglieria;
c)
apparecchiature mediche;
d)
attrezzature per la ciberdifesa;
e)
attrezzature logistiche.
4. La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del primo contratto tra l’amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore e le entità di cui all’, paragrafo 2, della presente decisione a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2023:920:oj#art-1