Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 apr 2023
La decisione 2013/184/PESC è così modificata: 1) l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2024. Per quanto riguarda la voce 84, relativa ad una persona, e la voce 17, relativa ad una entità, nell’allegato, le misure all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafo 1, si applicano fino al 29 ottobre 2023. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»; 2) l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Storico versioni

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