Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 apr 2023
In funzione dell’andamento della sedicesima riunione della conferenza delle parti, nel corso di riunioni di coordinamento sul posto i rappresentanti dell’Unione possono affinare, in consultazione con gli Stati membri, la posizione di cui all’, lettera b), senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
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