Art. 9 · Partecipazione di Stati terzi

Art. 9

Partecipazione di Stati terzi

In vigore dal 24 apr 2023
Partecipazione di Stati terzi 1.   Fatta salva l’autonomia decisionale dell’Unione e il quadro istituzionale unico della stessa, Stati terzi possono essere invitati a contribuire a EUPM Moldova, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco dei loro membri del personale, inclusi gli stipendi, l’assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dalla Repubblica di Moldova, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi correnti di EUPM Moldova. 2.   Gli Stati terzi che contribuiscono a EUPM Moldova hanno diritti e obblighi identici a quelli degli Stati membri, riguardo alla gestione quotidiana di tale missione. 3.   Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi proposti e a istituire un comitato dei contributori. 4.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi conformemente all’articolo 37 TUE e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Se l’Unione e uno Stato terzo concludono o hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo a operazioni dell’Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito di EUPM Moldova.
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