Art. 1
Misure da applicare nelle zone di protezione, nelle zone di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni
In vigore dal 20 apr 2023
La decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 è così modificata:
1)
l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Misure da applicare nelle zone di protezione, nelle zone di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni
1. I movimenti di ovini e di caprini detenuti nella zona di protezione sono consentiti solo se sono autorizzati dall’autorità competente e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 7 e 8.
2. L’autorità competente può autorizzare i movimenti di ovini e caprini detenuti nella zona di protezione quando detti ovini e caprini sono spostati direttamente verso un macello situato nella stessa zona di protezione dello stabilimento di origine, per la macellazione immediata.
3. I movimenti di ovini e di caprini detenuti nella zona di sorveglianza sono consentiti solo se sono autorizzati dall’autorità competente e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 4, 7 e 8.
4. L’autorità competente può autorizzare i movimenti di ovini e caprini detenuti nella zona di sorveglianza quando detti ovini e caprini sono spostati direttamente verso un macello situato nella stessa zona di sorveglianza dello stabilimento di origine, per la macellazione immediata.
5. I movimenti di ovini e di caprini dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona sono consentiti solo se sono autorizzati dall’autorità competente e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 6, 7 e 8.
6. L’autorità competente può autorizzare i movimenti di ovini e caprini detenuti nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona quando detti ovini e caprini sono spostati direttamente verso un macello situato all’interno del territorio della Spagna, per la macellazione immediata.
7. Gli ovini e i caprini destinati ad essere trasportati sono sottoposti a ispezione clinica dall’autorità competente nelle 24 ore precedenti la data del trasporto.
8. I mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti degli ovini e dei caprini dalle zone di protezione, dalle zone di sorveglianza o dalle ulteriori zone soggette a restrizioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 5:
a)
soddisfano le prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
b)
sono puliti e disinfettati prima di qualsiasi trasporto di animali sotto il controllo o sotto la supervisione dell’autorità competente;
c)
sono puliti e disinfettati conformemente alle prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sotto il controllo o sotto la supervisione dell’autorità competente;
d)
comprendono unicamente ovini e caprini aventi lo stesso stato sanitario e detenuti nello stesso stabilimento;
e)
sono sigillati dall’autorità competente nello stabilimento di origine dopo il carico degli animali e aperti dall’autorità competente presso il macello di destinazione.»
;
2)
l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Applicazione
La presente decisione si applica fino al 31 ottobre 2023.»
;
3)
l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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