Art. 1 · Contenuto di una richiesta di riesame interno

Art. 1

Contenuto di una richiesta di riesame interno

In vigore dal 11 apr 2023
Contenuto di una richiesta di riesame interno 1.   La richiesta di riesame interno di un atto amministrativo o di un’omissione amministrativa a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006: a) precisa l’atto amministrativo o l’omissione amministrativa di cui chiede il riesame e le norme di diritto ambientale che si presumono violate; b) indica le motivazioni ad essa sottese; c) comprende informazioni e documentazione a sostegno di tali motivazioni, presentando elementi di fatto o di diritto sostanziali che possono far sorgere seri dubbi quanto alla valutazione svolta dall’istituzione o dall’organo dell’Unione; d) precisa il nome e i recapiti della persona autorizzata a rappresentare la parte richiedente di fronte a terzi ai fini del riesame interno nel caso in questione; e) adduce elementi che attestino che la parte richiedente è legittimata a presentare la richiesta conformemente ai criteri e alle condizioni di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 1 bis, del regolamento (CE) n. 1367/2006. 2.   La richiesta di riesame interno non supera le 50 pagine [esclusi i documenti giustificativi del fatto che sono soddisfatti i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1367/2006 e altri allegati a sostegno della richiesta], salvo se giustificato dai servizi della Commissione per via della complessità delle questioni sollevate. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera d), qualora più organizzazioni non governative o altri membri del pubblico presentino una richiesta congiunta, è designato un punto di contatto unico.
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