Art. 2

Art. 2

In vigore dal 31 mar 2023
La decisione 2010/788/PESC è così modificata: 1) all' è aggiunto il paragrafo seguente: «10.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta: a) dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate; b) da organizzazioni internazionali; c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie; d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA); e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; oppure f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni riguardo a persone ed entità di cui all', paragrafo 1, e dal Consiglio riguardo a persone ed entità di cui all', paragrafo 2.» ; 2) all', il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Fatto salvo l', paragrafo 10, per quanto riguarda le persone e le entità elencate nell'allegato II, le esenzioni possono essere concesse anche per i fondi e le risorse economiche necessari per scopi umanitari, quali la prestazione di assistenza o la sua agevolazione, inclusi forniture mediche e alimenti, o il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza, o per l'evacuazione dalla RDC.» .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2023:726:oj#art-2