Art. 1
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In vigore dal 28 mar 2023
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L’articolo 5 della Decisione BCE/2010/4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Remunerazione
Il conto acceso presso la BCE a nome dei prestatori è remunerato in conformità all’, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31) (*1).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2023:815:oj#art-1