Art. 5
In vigore dal 28 mar 2023
1. Qualora, conformemente all’articolo 71 del regolamento (UE) 2018/1139, uno Stato membro adotti misure nazionali che concedono esenzioni riguardanti singole persone fisiche o giuridiche o la cui durata complessiva non superi gli otto mesi, e qualora tali misure nazionali differiscano dagli standard internazionali di cui all’ della presente decisione e richiedano la notifica di differenze rispetto a tali standard conformemente all’articolo 38 della convenzione di Chicago, tale Stato membro informa immediatamente la Commissione delle differenze da notificare.
2. Se le esenzioni concesse a norma dell’articolo 71 del regolamento (UE) 2018/1139 sono di applicazione generale e hanno una durata complessiva superiore a otto mesi, la Commissione, entro due settimane dalla notifica di tali esenzioni da parte dello Stato membro interessato a norma dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139 e, ove applicabile, dal ricevimento della raccomandazione dell’AESA conformemente all’articolo 71, paragrafo 2, di tale regolamento, presenta al Consiglio, per esame e approvazione, un documento che tenga conto delle informazioni fornite dallo Stato membro interessato e, ove applicabile, delle informazioni fornite dall’AESA conformemente all’articolo 90, paragrafo 4, di tale regolamento, e che illustri i dettagli delle differenze da notificare all’ICAO.
La posizione da adottare a norma del presente paragrafo è espressa nell’interesse dell’Unione dagli Stati membri che hanno adottato, a norma dell’articolo 71 del regolamento (UE) 2018/1139, misure nazionali che richiedono la notifica di differenze.
Storico versioni
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