Art. 3
In vigore dal 28 mar 2023
La posizione da adottare a nome dell’Unione in seno all’ICAO in riferimento alla notifica di differenze rispetto agli standard internazionali di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 18 e 19 della convenzione di Chicago, nella misura in cui tali standard internazionali rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione, è stabilita secondo i criteri e la procedura di cui agli della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2023:746:oj#art-3