Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 mar 2023
La decisione (PESC) 2021/698 è così modificata: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione (PESC) 2021/698 del Consiglio, del 30 aprile 2021, sulla sicurezza dei sistemi e servizi dispiegati, in funzione e usati nell’ambito del programma spaziale dell’Unione e del programma dell’Unione per una connettività sicura che possono incidere sulla sicurezza dell’Unione, e che abroga la decisione 2014/496/PESC»; 2) all’, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per prevenire una minaccia alla sicurezza dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri o per attenuare le conseguenze di un danno grave agli interessi essenziali dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri derivante dal dispiegamento, dal funzionamento o dall’uso dei sistemi istituiti e dei servizi forniti nell’ambito delle componenti del programma spaziale dell’Unione o del programma dell’Unione per una connettività sicura («programmi»); oppure»; 3) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Nell’attuazione della presente decisione si tiene debito conto delle differenze tra le componenti dei programmi, in particolare per quanto riguarda la competenza e il controllo degli Stati membri sui sensori, sui sistemi o su altre capacità pertinenti ai programmi.»; 4) all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L’Agenzia o la pertinente struttura designata per il monitoraggio della sicurezza e la Commissione forniscono consulenza all’alto rappresentante circa le possibili più vaste ripercussioni che le istruzioni che l’alto rappresentante intende proporre al Consiglio ai sensi del paragrafo 1 possono avere sui sistemi istituiti e sui servizi forniti nell’ambito delle componenti dei programmi.»; 5) all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Entro un anno dal momento in cui la configurazione di sicurezza del comitato istituito ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2021/696 ha determinato, sulla base dell’analisi del rischio e delle minacce effettuata dalla Commissione a norma dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696, secondo la procedura di cui all’articolo 107, paragrafo 3, dello stesso regolamento, se un sistema istituito o un servizio fornito, o entrambi, nell’ambito di una particolare componente dei programmi sia sensibile sotto il profilo della sicurezza, l’alto rappresentante prepara le procedure operative necessarie per l’attuazione pratica delle disposizioni contenute nella presente decisione per quanto riguarda i sistemi o servizi interessati, o entrambi, e le sottopone all’approvazione del CPS. A tal fine, l’alto rappresentante è assistito da esperti degli Stati membri, della Commissione, dell’Agenzia e della pertinente struttura designata per il monitoraggio della sicurezza, a seconda dei casi.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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