Art. 3
Delega delle decisioni relative alle ispezioni in loco e delle decisioni relative alle indagini sui modelli interni
In vigore dal 10 mar 2023
Delega delle decisioni relative alle ispezioni in loco e delle decisioni relative alle indagini sui modelli interni
1. Ai sensi dell' della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), il Consiglio direttivo delega ai capi delle unità operative designate dal Comitato esecutivo in conformità all’ di tale decisione, il potere di adottare le seguenti decisioni relative a:
a)
ispezioni in loco ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1024/2013;
b)
indagini su modelli interni ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1024/2013.
2. La delega di poteri decisionali ai sensi del paragrafo 1 si applica a:
a)
all’adozione di decisioni della BCE;
b)
all'adozione da parte della BCE di istruzioni impartite, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013, alle autorità nazionali competenti con le quali la BCE ha instaurato una cooperazione stretta.
3. Una decisione relativa alle ispezioni in loco di cui al paragrafo 1 è adottata mediante una decisione delegata se sono soddisfatti uno o più criteri per l'adozione di decisioni delegate di cui all’.
4. Una decisione relativa alle indagini sui modelli interni di cui al paragrafo 1 è adottata mediante una decisione delegata se sono soddisfatti uno o più criteri per l'adozione di decisioni delegate di cui all’.
5. Le decisioni relative alle ispezioni in loco e le decisioni relative alle indagini sui modelli interni non possono essere adottate mediante decisione delegata qualora la complessità della valutazione o la delicatezza della questione richieda che siano adottate con procedura di non obiezione ovvero qualora la valutazione prudenziale di tali decisioni abbia un impatto diretto sulla valutazione prudenziale di un'altra decisione che deve essere adottata secondo la procedura di non obiezione.
6. Le decisioni negative relative alle ispezioni in loco e le decisioni negative relative alle indagini sui modelli interni non possono essere adottate con decisione delegata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2023:672:oj#art-3