Art. 4

Art. 4

In vigore dal 7 mar 2023
Ai fini delle modifiche degli allegati dell’accordo in forza dell’articolo 27 dell’accordo, la Commissione è autorizzata, secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005 (5) del Consiglio, ad approvare le modifiche a nome dell’Unione.
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