Art. 5 · Sorveglianza, controllo e valutazione

Art. 5

Sorveglianza, controllo e valutazione

In vigore dal 7 mar 2023
Sorveglianza, controllo e valutazione 1.   L’alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi stabiliti in conformità dell’. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell’ e contribuisce a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle FAN sostenute nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue: a) verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna sono firmati dalle forze dell’utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà; b) presentazione di relazioni, in base alla quale il beneficiario deve riferire annualmente sulle attività svolte con le attrezzature fornite dalla misura di assistenza e sull’inventario degli elementi designati fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS); c) ispezioni in loco, nelle quali il beneficiario concede l’accesso all’alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta. 3.   L’alto rappresentante effettua una valutazione finale al termine della misura di assistenza per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito al raggiungimento dell’obiettivo di cui all’, paragrafo 2.
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