Art. 7

Art. 7

In vigore dal 3 mar 2023
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. La Commissione può pubblicare l'identità dei beneficiari dell'aiuto incompatibile e gli importi recuperati in relazione agli aiuti e agli interessi relativi al recupero in applicazione della presente decisione, fatto salvo l'articolo 30 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio.
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