Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 mar 2023
Il 2,2-dibromo-2-cianoacetammide (DBNPA) (n. CE 233-539-7; n. CAS 10222-01-2) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 4.
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