Art. 3

Art. 3

In vigore dal 24 feb 2023
Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Romania e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
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