Art. 2 · Rinnovo dell’autorizzazione

Art. 2

Rinnovo dell’autorizzazione

In vigore dal 22 feb 2023
Rinnovo dell’autorizzazione L’autorizzazione all’immissione in commercio dei seguenti prodotti è rinnovata conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione: a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata ACS-GMØØ6-4; b) mangimi contenenti, costituiti o derivati da soia geneticamente modificata ACS-GMØØ6-4; c) prodotti contenenti o costituiti da soia geneticamente modificata ACS-GMØØ6-4 per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.
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