Art. 1

Art. 1

In vigore dal 16 feb 2023
Le merci importate per l’immissione in libera circolazione dal Servizio nazionale per la protezione delle frontiere della Lituania sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) le merci sono destinate a uno dei seguenti usi: i) la distribuzione a titolo gratuito, da parte delle organizzazioni nazionali designate, ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che hanno attraversato la frontiera tra la Lituania e la Bielorussia in modo non autorizzato, nonché ai richiedenti protezione internazionale; ii) la messa a disposizione gratuita, da parte delle organizzazioni nazionali designate, che rimangono proprietarie delle merci, ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che hanno attraversato la frontiera tra la Lituania e la Bielorussia in modo non autorizzato, nonché ai richiedenti protezione internazionale; b) le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE.
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