Art. 2
In vigore dal 14 feb 2023
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 27 dell’accordo. (6)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2023:368:oj#art-2