Art. 3

Art. 3

In vigore dal 14 feb 2023
La decisione 2014/932/PESC è così modificata: 1) all'articolo 2 ter è aggiunto il paragrafo seguente: «7.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta: a) dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate; b) da organizzazioni internazionali; c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie; d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA); e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni.» . 2) l'articolo 6 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 6 bis Fatto salvo l'articolo 2 ter, paragrafo 7, in deroga alle misure imposte dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2140 (2014) e 2216 (2015), purché il comitato delle sanzioni abbia stabilito, caso per caso, che è necessaria una deroga per agevolare l'operato delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni umanitarie nello Yemen o per qualsiasi altro scopo coerente con gli obiettivi di tali risoluzioni, l'autorità competente di uno Stato membro concede l'autorizzazione necessaria.».
Storico versioni

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