Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 feb 2023
La decisione 2014/512/PESC è così modificata: 1) l'articolo 4 sexdecies è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII della presente decisione, originari della Russia o esportati dalla Russia.»; b) al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) all'acquisto, all'importazione o al trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII della presente decisione se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;»; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   A decorrere dal 5 dicembre 2022 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare l'esecuzione fino al 31 dicembre 2024 di contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, ai fini dell'acquisto, dell'importazione o del trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII della presente decisione originari della Russia o esportati dalla Russia.»; d) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente: «9.   I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano agli acquisti in Russia di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII della presente decisione che sono necessari per soddisfare le esigenze di base dell'acquirente in Russia o di progetti umanitari in Russia.»; 2) l'articolo 4 septdecies è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o assistenza finanziaria relativi al commercio, all'intermediazione o al trasporto verso paesi terzi, anche tramite trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII della presente decisione originari della Russia o esportati dalla Russia.»; b) ai paragrafi 4 e 5, «allegato XXV del regolamento (UE) n. 833/2014» è sostituito da «allegato XIII della presente decisione»; c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano: a) dal 5 dicembre 2022, al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 e, dal 5 febbraio 2023, ai prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, originari della Russia o esportati dalla Russia, a condizione che il prezzo di acquisto al barile di tali prodotti non superi i prezzi fissati nell'allegato XI della presente decisione; b) al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII della presente decisione se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi; c) al trasporto o all'assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione, ai finanziamenti o all'assistenza finanziaria connessi a tale trasporto, dei prodotti di cui all'allegato XII della presente decisione verso i paesi terzi ivi menzionati, per la durata specificata in tale allegato; d) a decorrere dal 5 dicembre 2022, al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00, originario della Russia o esportato dalla Russia, acquistato al di sopra del prezzo fissato nell'allegato XI della presente decisione, caricato su una nave nel porto di carico prima del 5 dicembre 2022 e scaricato nel porto di destinazione finale prima del 19 gennaio 2023; e) a decorrere dal 5 febbraio 2023, ai prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, originari della Russia o esportati dalla Russia, acquistati al di sopra del rispettivo prezzo di cui all'allegato XI della presente decisione, caricati su una nave nel porto di carico prima del 5 febbraio 2023 e scaricati nel porto di destinazione finale prima del 1o aprile 2023.»; d) il paragrafo 12 è sostituito dal seguente: «12.   Il funzionamento del meccanismo del tetto sui prezzi, compresi l'allegato XI nonché i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, è riesaminato entro metà marzo 2023 e, successivamente, ogni due mesi. Il riesame tiene conto dell'efficacia della misura in termini di risultati attesi, della sua attuazione, di adesione a livello internazionale e di allineamento informale al meccanismo del tetto sui prezzi e del suo potenziale impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri. Risponde all'evoluzione del mercato, comprese possibili turbolenze. Al fine di conseguire gli obiettivi del tetto sui prezzi, compresa la sua capacità di ridurre i proventi della Russia generati dal petrolio, il tetto sui prezzi è almeno il 5 % inferiore al prezzo medio di mercato del petrolio e dei prodotti petroliferi russi, calcolato sulla base dei dati forniti dall'Agenzia internazionale per l'energia.»; 3) gli allegati sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
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