Art. 2
In vigore dal 1 feb 2023
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023 al più tardi fino al 31 dicembre 2023 per quanto riguarda le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via aerea e al più tardi fino al 29 febbraio 2024 per quanto riguarda le merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione con altri modi di trasporto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2023:234:oj#art-2