Art. 1
In vigore dal 1 feb 2023
1. Gli Stati membri possono utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la notifica di presentazione, di cui all’articolo 139 del regolamento (UE) n. 952/2013, delle merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via aerea fino al 31 dicembre 2023 e per la notifica di presentazione delle merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione con altri modi di trasporto fino al 29 febbraio 2024, a condizione che l’uso di mezzi diversi dai procedimenti informatici non pregiudichi lo scambio di informazioni tra lo Stato membro e gli altri Stati membri o lo scambio e l’archiviazione di informazioni in altri Stati membri ai fini dell’applicazione della normativa doganale.
2. Al fine di soddisfare la condizione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri conservano i dati necessari per la notifica di presentazione nelle proprie scritture e li comunicano entro il termine di 200 giorni di cui all’articolo 129, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 al sistema elettronico di cui all’articolo 182 del regolamento (UE) 2015/2447 (ICS2) se in tale sistema elettronico è stata presentata una dichiarazione sommaria di entrata per le merci oggetto della notifica di presentazione.
Storico versioni
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