Art. 13 · Disposizioni finanziarie

Art. 13

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 23 gen 2023
Disposizioni finanziarie 1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione per i quattro mesi successivi all'entrata in vigore della presente decisione è pari a 8 103 590,82 EUR. L'importo di riferimento finanziario per eventuali periodi successivi è deciso dal Consiglio. 2.   Tutte le spese sono gestite in conformità delle regole e secondo le procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte della missione è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dalla missione. Con l'approvazione della Commissione la missione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, lo Stato ospitante, gli Stati terzi partecipanti e altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali alla missione. 3.   La missione è responsabile dell'esecuzione del suo bilancio. A tal fine la missione firma un accordo con la Commissione. Le disposizioni finanziarie rispettano la catena di comando di cui agli e i requisiti operativi della missione. 4.   La missione riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetta al controllo della stessa, sulle attività finanziarie intraprese nell'ambito del loro accordo. 5.   Le spese connesse alla missione sono ammissibili a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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