Art. 10
Sicurezza
In vigore dal 23 gen 2023
Sicurezza
1. Il comandante dell'operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure da parte della missione conformemente all'.
2. Il capomissione è responsabile della sicurezza della missione e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili alla missione, in linea con la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V TUE e relativi documenti giustificativi.
3. Il capomissione è assistito da un responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il SEAE.
4. Il personale della missione è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le proprie funzioni, conformemente all'OPLAN. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento nel teatro delle operazioni, organizzati dal responsabile della sicurezza della missione.
5. Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell’UE conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio (1).
Storico versioni
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