Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 dic 2022
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato istituito dall’articolo 7, paragrafo 1, del TCA è di acconsentire a una seconda e ultima proroga, fino al 31 dicembre 2023, del periodo transitorio durante il quale il Regno Unito può derogare all’obbligo di cancellare i dati del codice di prenotazione dei passeggeri dopo la partenza dal Regno Unito a norma dell’articolo 552, paragrafo 13, del TCA.
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