Art. 2
Definizioni
In vigore dal 19 dic 2022
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
1)
«beneficiario»: Stato membro o paese terzo che è contraente di un accordo di prestito nel contesto di un programma CAM, oppure il bilancio dell’Unione nel caso del sostegno non rimborsabile a norma dell’, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053;
2)
«erogazione»: il trasferimento di importi ottenuti mediante operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito per finanziare il sostegno rimborsabile o non rimborsabile a un beneficiario;
3)
«strumenti di finanziamento»: obbligazioni, titoli di debito, carta commerciale (commercial paper), buoni dell’UE o qualsiasi altra operazione finanziaria opportuna a breve e/o lungo termine effettuata nell’ambito della strategia di finanziamento diversificata;
4)
«periodo di vigenza del tasso di interesse»: un periodo di dodici (12) mesi, o altro periodo eventualmente specificato nell’avviso di conferma, a decorrere dalla data dell’erogazione o dalla data del pagamento degli interessi precedente;
5)
«gestione della liquidità»: gestione dei flussi di cassa connessi agli strumenti di finanziamento e alle erogazioni;
6)
«accordo di prestito»: un accordo tra la Commissione e un beneficiario nel contesto di un programma CAM;
7)
«operazioni di assunzione di prestiti»: le operazioni di cui all’, punto 1, della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2544 della Commissione (7);
8)
«operazioni di gestione del debito»: le operazioni di cui all’, punto 2, della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2544;
9)
«finanziamenti a breve termine»: i finanziamenti di cui all’, punto 11, della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2544;
10)
«finanziamenti a lungo termine»: i finanziamenti di cui all’, punto 10, della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2544.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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