Art. 13
Costi di avviamento per i prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza
In vigore dal 19 dic 2022
Costi di avviamento per i prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza
1. I costi di avviamento per i prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza comprendono tutti i costi sostenuti dalla Commissione per lo sviluppo della capacità di effettuare operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito e gestione dei pagamenti di NextGenerationEU. Tali costi comprendono quelli relativi all’apertura di conti per NextGenerationEU, alla realizzazione di una piattaforma d’asta, alla realizzazione di uno strumento di gestione per investitori, altri costi connessi alle tecnologie dell’informazione, nonché i costi per ricerche di mercato e per consulenze.
2. Gli Stati membri che firmano accordi di prestito del dispositivo per la ripresa e la resilienza sostengono il 48 % del totale dei costi di avviamento.
3. Nel 2021, nel 2022 e nel 2023 gli Stati membri sostengono i costi di avviamento di cui al paragrafo 1 in proporzione alla quota del prestito di cui all’accordo di prestito firmato del dispositivo per la ripresa e la resilienza sull’importo totale dei prestiti per tutti gli accordi di prestito firmati del dispositivo per la ripresa e la resilienza, come indicato nell’allegato, punto 3, sottopunto 2, lettere a) e b).
4. Entro il 30 giugno 2024, gli eventuali costi di avviamento non attribuiti agli Stati membri che hanno firmato accordi di prestito del dispositivo per la ripresa e la resilienza sono attribuiti, in proporzione alla quota del prestito di cui all’accordo di prestito firmato del dispositivo per la ripresa e la resilienza sull’importo totale dei prestiti per tutti gli accordi di prestito del dispositivo firmati fino al 31 dicembre 2023, come indicato nell’allegato, punto 3, sottopunto 2, lettera c).
5. Dopo la fine del 2023 non sono dovuti o attribuiti a programmi CAM ulteriori costi di avviamento per le operazioni di assunzione di prestiti, salvo che rientrino nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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