Art. 1 · Oggetto, ambito di applicazione e principio fondamentale

Art. 1

Oggetto, ambito di applicazione e principio fondamentale

In vigore dal 19 dic 2022
Oggetto, ambito di applicazione e principio fondamentale 1.   La presente decisione stabilisce una metodologia unica e unificata per l’attribuzione dei costi sostenuti a seguito di operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito condotte nel contesto di programmi di assistenza finanziaria nell’ambito di applicazione dell’articolo 220 bis del regolamento finanziario e nel contesto del sostegno non rimborsabile a norma dell’, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio (6) («programmi soggetti a metodologia di attribuzione dei costi» o «CAM»). 2.   L’applicazione della metodologia di attribuzione dei costi si fonda sui principi di correttezza e di parità di trattamento, garantendo che i costi siano ripartiti in base alla quota relativa del sostegno ricevuto.
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