Art. 10 · Costi del prestito

Art. 10

Costi del prestito

In vigore dal 19 dic 2022
Costi del prestito Tutti i costi, compresi quelli connessi alla gestione dei rischi di tasso di interesse e di altri rischi finanziari, sostenuti dall’Unione in relazione all’assunzione di prestiti per la raccolta di fondi per i prestiti sono a carico dei paesi beneficiari, conformemente all’articolo 220 del regolamento finanziario e agli atti di base pertinenti, e sono calcolati secondo una metodologia stabilita dalla Commissione nella decisione di esecuzione della Commissione (UE, Euratom) 2022/2545 (14) integrata da orientamenti specifici, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento. I costi sostenuti dall’Unione per i derivati sono a carico del paese beneficiario. I costi sono fatturati periodicamente al paese beneficiario.
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