Art. 3
In vigore dal 14 dic 2022
La Commissione redige, con l’assistenza degli Stati membri, un elenco dei documenti di viaggio di cui all’, comprese le date a partire dalle quali tali documenti di viaggio hanno iniziato a essere rilasciati.
La Commissione adotta un atto di esecuzione contenente l’elenco di cui al primo comma. Tale atto di esecuzione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’elenco è integrato nell’elenco dei documenti di viaggio istituito a norma della decisione n. 1105/2011/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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