Art. 9
Consultazioni dei portatori di interessi
In vigore dal 14 dic 2022
Consultazioni dei portatori di interessi
1. La Commissione, su base continuativa, in modo tempestivo e trasparente, consulta i portatori di interessi dei settori pubblico e privato, compresi i rappresentanti delle PMI, le parti sociali e la società civile, per raccogliere informazioni ed elaborare politiche, misure e azioni raccomandate ai fini dell’attuazione della presente decisione. La Commissione pubblica il risultato delle consultazioni effettuate conformemente al presente articolo.
2. Gli Stati membri consultano tempestivamente e conformemente al diritto nazionale i portatori di interessi del settore pubblico e privato, compresi i rappresentanti delle PMI, le parti sociali e la società civile e i rappresentanti regionali e locali, in sede di adozione delle rispettive tabelle di marcia nazionali e dei relativi adeguamenti.
Storico versioni
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