Art. 19
Legge applicabile e foro competente
In vigore dal 14 dic 2022
Legge applicabile e foro competente
1. La costituzione e il funzionamento interno degli EDIC sono disciplinati:
a)
dal diritto dell’Unione, in particolare dalla presente decisione;
b)
dalla legge dello Stato membro in cui l’EDIC ha la sua sede legale per le questioni che non sono disciplinate dal diritto dell’Unione, in particolare dalla presente decisione, o che lo sono soltanto parzialmente;
c)
dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.
2. Fatti salvi i casi in cui la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a norma dei trattati, il diritto dello Stato membro in cui l’EDIC ha sede legale determina il foro competente a dirimere le controversie tra i membri in relazione all’EDIC, tra i membri e l’EDIC e tra un EDIC e i terzi.
Storico versioni
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