Art. 15 · Membri dell’EDIC

Art. 15

Membri dell’EDIC

In vigore dal 14 dic 2022
Membri dell’EDIC 1.   L’EDIC è composto da almeno tre Stati membri. Solo gli Stati membri che forniscono un contributo finanziario o non finanziario possono diventare membri dell’EDIC. Tali Stati membri hanno diritto di voto. 2.   Dopo l’adozione di una decisione di costituzione di un EDIC, altri Stati membri possono diventare membri in qualsiasi momento, a condizioni eque e ragionevoli specificate nello statuto dell’EDIC. 3.   Gli Stati membri che non forniscono contributi finanziari o non finanziari possono aderire a un EDIC in qualità di osservatori, notificandolo all’EDIC. Tali Stati membri non hanno diritto di voto. 4.   L’EDIC può essere aperto all’adesione di soggetti diversi dagli Stati membri, tra cui possono figurare paesi terzi di cui all’, paragrafo 3, organizzazioni internazionali di interesse europeo e soggetti pubblici o privati, come specificato nello statuto dell’EDIC. Qualora soggetti diversi dagli Stati membri siano membri di un EDIC, gli Stati membri detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea dei membri, indipendentemente dall’importo dei contributi dei soggetti diversi dagli Stati membri.
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