Art. 2
Trattamento dei dati
In vigore dal 14 dic 2022
Trattamento dei dati
1. Se i dati alfanumerici e i dati relativi alle impronte digitali di una persona sono inclusi in una registrazione di dati (record) creata in ECRIS-TCN conformemente all’ del regolamento (UE) 2019/816, i dati alfanumerici sono collegati ai corrispondenti dati relativi alle impronte digitali.
2. L’algoritmo di compressione delle immagini delle impronte digitali da utilizzare segue le raccomandazioni dell’Istituto nazionale per gli standard e la tecnologia («NIST»).
I dati relativi alle impronte digitali con una risoluzione di 500 ppi devono essere compressi utilizzando l’algoritmo WSQ (ISO/IEC 19794-5: 2005).
I dati relativi alle impronte digitali con una risoluzione di 1 000 ppi devono essere compressi utilizzando lo standard di compressione delle immagini JPEG 2000 (ISO/IEC 15444-1) e il sistema di codifica.
Il grado di compressione da ottenere è 15:1.
3. La sostituzione o l’aggiornamento in ECRIS-TCN dei dati relativi alle impronte digitali di cui all’, paragrafo 7, sono preceduti dall’esito positivo della verifica dell’identità da parte dell’autorità centrale dello Stato membro di condanna. Le specifiche tecniche per tale sostituzione o aggiornamento sono stabilite conformemente ai principi contenuti nella progettazione dell’architettura fisica di ECRIS-TCN di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/816.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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