Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 dic 2022
Il sistema volontario «KZR INiG» («il sistema»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 23 settembre 2022, dimostra, per i combustibili controllati nel suo ambito, i seguenti elementi: a) conformità delle partite di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001; b) rispetto da parte degli operatori economici dell’obbligo di inserire informazioni corrette nella banca dati dell’Unione o nazionale sui carburanti rinnovabili e sui carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell’articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. Il sistema contiene anche dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 nella misura in cui garantisce che tutte le pertinenti informazioni degli operatori economici a monte della catena di custodia siano trasferite agli operatori economici a valle. Le modifiche eventualmente apportate al sistema volontario «KZR INiG», quale presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento il 23 settembre 2022, che possono avere un’incidenza sulla base della presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continui a soddisfare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.
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