Art. 8
Partecipazione di Stati terzi
In vigore dal 12 dic 2022
Partecipazione di Stati terzi
1. Fatta salva l’autonomia decisionale dell’Unione e il suo quadro istituzionale unico, e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi possono essere invitati a partecipare a EUMPM Niger.
2. Il Consiglio autorizza il CPS a invitare gli Stati terzi a offrire un contributo e ad adottare le pertinenti decisioni in merito all’accettazione dei contributi proposti, su raccomandazione del comandante della missione dell’UE, in consultazione con il comandante della forza della missione dell’UE e con l’EUMC.
3. Le modalità per la partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell’articolo 37 TUE e secondo la procedura stabilita all’articolo 218 TFUE. Quando l’Unione e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest’ultimo alle missioni dell’Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di tale accordo si applicano anche nell’ambito di EUMPM Niger.
4. Gli Stati terzi che forniscono contributi militari significativi a EUMPM Niger hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in materia di gestione quotidiana di EUMPM Niger, degli Stati membri che vi partecipano.
5. Qualora Stati terzi forniscano contributi militari significativi a EUMPM Niger, il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull’istituzione di un comitato dei contributori.
Storico versioni
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