Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 dic 2022
La decisione 2010/96/PESC è così modificata: 1) l' è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   L'EUTM Somalia sostiene in particolare lo sviluppo del sistema di formazione a titolarità somala al fine di trasferire gradualmente, in linea di principio, la responsabilità della formazione alle SNAF entro la fine del 2024; l'EUTM Somalia fornisce il tutoraggio per la formazione concepita e fornita dalla Somalia e mantiene la capacità per seguire e valutare le unità che ha formato.». b) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   L'EUTM Somalia fornisce inoltre sostegno, se necessario e nell'ambito dei suoi mezzi e delle sue capacità, ad altri attori dell'Unione per l'attuazione dei rispettivi mandati nel settore della sicurezza e della difesa in Somalia, in particolare a EUCAP Somalia istituito dalla decisione 2012/389/PESC del Consiglio (*1) per quanto riguarda l'interoperabilità tra le SNAF e le forze di polizia somale. Inoltre, l'EUTM Somalia agevola il sostegno fornito da parte dello strumento europeo per la pace istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (*2), in particolare fornendo consulenza alle SNAF in merito all'individuazione dell'assistenza necessaria, nonché al servizio europeo per l'azione esterna e agli Stati membri in merito all'erogazione di tale assistenza. (*1)  Decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 40)." (*2)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).»;" 2) l'articolo 10 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I costi comuni della missione militare dell’UE sono amministrati conformemene alla decisione (PESC) 2021/509.»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «9.   L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 è pari a 29 802 052 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari a 0 % in impegni e a 0 % in pagamenti.»; 3) all'articolo 12, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Il mandato della missione militare dell'UE termina il 31 dicembre 2024. 3.   La presente decisione è abrogata a decorrere dalla data di chiusura della sede del comando dell'UE, dell'ufficio di collegamento e sostegno a Nairobi e della cellula di sostegno a Bruxelles conformemente alla pianificazione approvata per la cessazione della missione militare dell'UE e fatte salve le procedure di cui alla decisione (PESC) 2021/509 relative alle attività di revisione e rendimento dei conti della missione militare dell'UE.».
Storico versioni

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