Art. 1
In vigore dal 8 dic 2022
1. La Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») sono autorizzati per un accordo globale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Tagikistan, dall’altra («accordo»).
2. I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell’addendum della presente decisione.
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