Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 8 dic 2022
Ambito di applicazione
1. La presente decisione si applica ai cittadini della Gambia soggetti all’obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806.
2. La presente decisione non si applica ai cittadini della Gambia esentati dall’obbligo del visto a norma dell’ o dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1806.
3. La presente decisione lascia impregiudicata la possibilità di derogare alla riscossione o ridurre l’importo dei diritti per i visti in singoli casi, a norma dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 810/2009.
4. La presente decisione non si applica ai cittadini della Gambia che presentano domanda di visto e che sono familiari di un cittadino dell’Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE o ai familiari di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e il paese terzo.
5. La presente decisione lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, vale a dire:
a)
in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;
b)
in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o da altre organizzazioni intergovernative internazionali con sede in uno Stato membro, o sotto i loro auspici;
c)
in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o,
d)
in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia, come modificato da ultimo.
6. La presente decisione lascia impregiudicate le misure previste e applicate in conformità della decisione di esecuzione (UE) 2021/1781.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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