Art. 2

Art. 2

In vigore dal 8 dic 2022
Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri un facsimile di riferimento del proprio ETD UE. Ciascuno Stato membro conserva il facsimile delle tirature successive e lo tiene a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2022:2452:oj#art-2