Art. 2

Art. 2

In vigore dal 8 dic 2022
I visti nazionali per soggiorni di breve durata rilasciati dalla Croazia anteriormente al 1o gennaio 2023 continuano ad essere validi durante il loro periodo di validità, ai fini del transito nel territorio degli altri Stati membri o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, nella misura in cui questi abbiano riconosciuto detti visti per soggiorni di breve durata a tali fini conformemente alla decisione n. 565/2014/UE. Sono d’applicazione le condizioni previste nella suddetta decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2022:2451:oj#art-2