Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 dic 2022
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito alle decisioni che modificano la decisione n. 2019/3 sul regolamento relativo all’indennità scolastica per il segretariato permanente della Comunità dei trasporti e sul regolamento relativo al distacco e agli esperti assunti a livello locale si basa sui progetti di decisione del comitato direttivo regionale acclusi alla presente decisione. I rappresentanti dell’Unione nel comitato direttivo regionale possono concordare modifiche minori dei progetti di decisione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
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