Art. 58

Art. 58

In vigore dal 5 dic 2022
Dopo la chiusura dell'esercizio finanziario e fino alla data di trasmissione dei conti definitivi, il contabile della Comunità dei trasporti procede alle correzioni che, senza comportare esborsi o incassi a carico dell'esercizio, sono necessarie per una presentazione regolare, fedele e veritiera dei conti.
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