Art. 17

Art. 17

In vigore dal 5 dic 2022
Il direttore può delegare i poteri di esecuzione del bilancio ad agenti del segretariato permanente. I titolari di delega possono operare soltanto entro i limiti dei poteri loro espressamente conferiti e sono vincolati dalle presenti regole. Il direttore trasmette al comitato direttivo regionale copia di qualsiasi decisione di delega adottata a norma del presente articolo.
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