Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 dic 2022
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito alla modifica del suo regolamento interno, al regolamento interno del comitato di conciliazione e alle norme in materia di risoluzione delle controversie per il segretariato permanente della Comunità dei trasporti, nonché alle modifiche dello statuto del personale della Comunità dei trasporti, si basa sui progetti di decisione del comitato direttivo regionale allegati alla presente decisione. I rappresentanti dell’Unione presso il comitato direttivo regionale possono concordare modifiche minori dei progetti di decisione senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2022:2408:oj#art-1