Art. 3 · Accordi con il beneficiario

Art. 3

Accordi con il beneficiario

In vigore dal 1 dic 2022
Accordi con il beneficiario 1.   L'alto rappresentante prende gli accordi necessari con il beneficiario per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione quale condizione per la concessione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire che: a) i finanziamenti erogati nell'ambito della misura di assistenza siano utilizzati esclusivamente per sostenere lo schieramento delle forze di difesa ruandesi in Mozambico; b) i finanziamenti erogati nell'ambito della misura di assistenza non siano utilizzati per acquisire materiali o piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza, né per pagare gli stipendi o le indennità delle truppe delle forze di difesa ruandesi; c) le truppe delle forze di difesa ruandesi sostenute nell'ambito della presente misura di assistenza rispettino e si conformino pienamente al diritto internazionale pertinente, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario; d) il beneficiario controlli, monitori e persegua attivamente eventuali violazioni del pertinente diritto internazionale, in particolare del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, da parte delle truppe delle forze di difesa ruandesi sostenute nell'ambito della misura di assistenza; e) il beneficiario presenti periodicamente relazioni sullo schieramento delle forze di difesa ruandesi a Cabo Delgado durante il periodo del sostegno; f) il beneficiario dia il suo consenso a dialoghi strategici bilaterali con il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) sulla base di tali relazioni periodiche; g) almeno tre mesi prima del completamento dello schieramento delle forze di difesa ruandesi in Mozambico, il beneficiario sottoponga all'alto rappresentante, per approvazione, accordi relativi alla consegna di attrezzature collettive alle forze armate mozambicane. 3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2. 4.   L'alto rappresentante concede l'approvazione di cui al paragrafo 2, lettera g), solo dopo aver verificato che le attrezzature collettive da consegnare corrispondano, tenuto conto del loro valore iniziale, all'importo speso nell'ambito della presente misura di assistenza per le attrezzature collettive.
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