Art. 7
Sospensione e cessazione
In vigore dal 1 dic 2022
Sospensione e cessazione
1. Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.
2. Il CPS può raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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